STUDIO ANTENORE & ASSOCIATIing. Gianni Antenore
    HOME        STAFF-PARTNERS        ATTIVITA´        COMPETENZE        CLIENTI        UTILITIES        CONTATTI 
       
HOME >> NEWS TECNICHE >> - generali

N E W S   T E C N I C H  E    ( g e n e r a l i )

  agg.:  13.06.2010  

  agg.:  06.06.2010 
 agg.:   02.06.2010
agg.:    30.05.2010

 




  N E W S  ottobre '08 :   S o m m a r i o

DALLA 46/90 AL D.M. 37/08: LE NOVITÀ PER GLI IMPIANTI
IN VIGORE IL DECRETO SULL'EFFICIENZA ENERGETICA:  AL VIA I BONUS VOLUMETRICI
CODICE APPALTI : IL 3° DECRETO CORRETTIVO IN GAZZETTA UFFICIALE
    In vigore tra 15 giorni le nuove norme su minimi tariffari, project financing, qualificazione delle imprese
RISTRUTTURAZIONI: LA GUIDA 2008 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DALLA 46/90 AL D.M. 37/08: LE NOVITÀ PER GLI IMPIANTI

Il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, in vigore dal 27 marzo 2008, è il nuovo regolamento che disciplina gli impianti all'interno degli edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso.
Il nuovo regolamento, attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della L. 248/2005, ha comportato l'abrogazione del Capo V del D.P.R. 380/2001, relativo alla sicurezza degli impianti, della Legge 46/1990 (ad eccezione degli artt. 8, 14 e 16) e, integralmente, del D.P.R. 447/1991.
In base alle disposizioni del D.M. 37/08, la dichiarazione di conformità è obbligatoria nel caso di installazione, trasformazione, manutenzione straordinaria ed ampliamento degli impianti presenti all'interno degli edifici.
Le imprese abilitate ad esercitare le attività relative agli impianti devono essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali definiti all'art. 4 del Decreto.
L'impresa installatrice deve rilasciare al committente, al termine dei lavori, la dichiarazione di conformità degli impianti sulla base di uno specifico modello allegato al D.M.
Qualora la dichiarazione di conformità non fosse reperibile può essere sostituita da una dichiarazione di rispondenza rilasciata da un professionista abilitato con esperienza nel settore impiantistico di almeno cinque anni.
La dichiarazione di conformità, unitamente al certificato di collaudo ove previsto, è necessaria ai fini del rilascio del certificato di agibilità.
[da acca.it  
http://www.acca.it/BibLus-net/Start.asp ]

 


 

IN VIGORE IL DECRETO SULL'EFFICIENZA ENERGETICA:  AL VIA I BONUS VOLUMETRICI

Il D.Lgs n. 115/2008 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE" è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 154 del 3/07/2008.
L'art. 11 del provvedimento prevede incentivi "urbanistici" per gli edifici (di nuova costruzione o esistenti) più efficienti dal punto di vista energetico.
Per gli edifici di nuova costruzione, in particolare, il comma 1 del suddetto articolo prevede che non siano considerati nei computi per la determinazioni dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura:
♦ gli spessori delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti superiori ai 30 centimetri (per la sola parte eccedente, fino ad un massimo di 25 cm);
♦ il maggiore spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli edifici (fino ad un massimo di 15 cm per i solai intermedi).
Sempre nel rispetto di tali limiti è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito:
♦ alle distanze minime tra edifici;
♦ alle distanze minime di protezione del nastro stradale;
♦ alle altezze massime degli edifici.
Per gli edifici esistenti, sui quali si intende realizzare interventi di riqualificazione energetica che comportano maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura, è prevista (art. 11 comma 2) la deroga alle normative nazionali e locali, alle distanze minime tra edifici e dalle strade:
♦ nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne e delle altezze massime degli edifici;
♦ nella misura massima di 25 centimetri, per il maggior spessore degli elementi di copertura.
Tale deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti.
Le installazioni di impianti solari termici o fotovoltaici (comma 3) sui tetti degli edifici, con la stessa inclinazione ed orientamento della falda e che non alterino la sagoma dell'edificio sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e pertanto non sono soggetti a DIA.
Il Decreto prevede l'invio di una semplice comunicazione preventiva al Comune, ad esclusione degli edifici ricadenti nei centri storici.
Analoga procedura è prevista per l'installazione di singoli generatori eolici (con altezza complessiva non superiore a 1,5 m e con diametro non superiore a 1 m).
[ (Rossella Calabrese)  da acca.it  

http://www.acca.it/BibLus-net/Start.asp ]

 


CODICE APPALTI: IL 3° DECRETO CORRETTIVO IN GAZZETTA UFFICIALE
In vigore tra 15 giorni le nuove norme su minimi tariffari, project financing, qualificazione delle imprese

È stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 227 alla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 2 ottobre, il decreto legislativo n. 152 dell’11 settembre 2008, il terzo correttivo del Codice degli Appalti (Dlgs 163/2006).
Una importante modifica riguarda i compensi per le attività di progettazione: il correttivo abroga il comma 4 dell’art. 92 del Codice (già modificato dal secondo decreto correttivo) che stabilisce che i corrispettivi siano determinati applicando le aliquote fissate con decreto ministeriale sulla base delle tariffe professionali. Il Codice si allinea quindi al primo decreto Bersani (DL 223/2006 convertito nella Legge 248/2006) che ha abolito l’obbligatorietà delle tariffe minime per i professionisti mettendo fine ad una situazione di scarsa chiarezza normativa.
Altra importante novità è la riforma del project financing: le tre fasi finora previste per la selezione del concessionario saranno sostituite da una gara unica. La nuova procedura (art. 153) prevede che l’amministrazione ponga a base di gara uno studio di fattibilità e rediga una graduatoria tra le offerte presentate; segue la nomina a promotore per il soggetto risultato primo in graduatoria. L’amministrazione approva il progetto preliminare presentato dal promotore (eventualmente modificato su richiesta dell’amministrazione stessa). L’amministrazione aggiudica la concessione dopo una procedura negoziata con il promotore o, in caso di rinuncia di quest’ultimo, con i concorrenti successivi in graduatoria (
leggi tutto).
Novità anche per la qualificazione delle imprese: ai fini della dimostrazione dei requisiti della cifra di affari realizzata con lavori svolti, dell’adeguata dotazione di attrezzature tecniche e dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile non sarà più quello degli ultimi cinque anni ma sarà possibile scegliere i migliori cinque anni del decennio antecedente la qualificazione SOA. Questa disposizione è valida dall’entrata in vigore del decreto fino a tutto il 2010.
Per la qualificazione dei progettisti nelle procedure di affidamento degli incarichi, la dimostrazione dei i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria farà riferimento ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Cambia la disciplina dell’offerta economicamente più vantaggiosa: il terzo correttivo elimina la possibilità, per la commissione giudicatrice, di fissare, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando. Ne consegue che i criteri dovranno necessariamente essere esplicitati nel bando di gara.
L’esclusione automatica delle offerte anomale sarà possibile solo per le gare fino a un milione di euro per i lavori e sotto i 100mila euro per i servizi e le forniture.
Ancora in tema di bandi, in quelli di lavori relativi alle categorie superspecializzate, per importi superiori al 15% dell’appalto solo il 30% potrà essere affidato in subappalto, per il restante 70% resta l’obbligo - se non si è qualificati - di costituire un’Ati verticale. Sarà inoltre obbligatorio il pagamento diretto della stazione appaltante al subappaltatore.
Novità anche per le opere di urbanizzazione a scomputo: il decreto correttivo cancella il diritto di prelazione del promotore (il titolare del permesso di costruire che presenta il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione) e prevede, che l’amministrazione, sulla base del progetto preliminare, bandisca una gara. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori.
Viene introdotta, infine, una disposizione volta a fronteggiare l’aumento dei prezzi dei materiali: si darà la possibilità alle stazioni appaltanti di individuare, nel bando di gara, i materiali da costruzione per i quali i contratti, nei limiti delle risorse disponibili, prevedano le modalità e i tempi di pagamento degli stessi. Resta ferma l’applicazione dei prezzi contrattuali ed è richiesta la presentazione da parte dell’esecutore di fattura o altro documento comprovante l’acquisto di tali materiali nella tipologia e quantità necessaria per l’esecuzione del contratto e la loro destinazione allo specifico contratto (
leggi tutto).
Il terzo decreto correttivo entrerà in vigore tra 15 giorni.
Concluse le modifiche al Codice, riprende ora l’ iter di approvazione del Regolamento attuativo, in corso di adeguamento alle osservazioni formulate nel giugno scorso dalla Corte dei conti. La magistratura contabile – ricordiamo – aveva rilevato il mancato coordinamento con il Codice su alcuni aspetti relativi alle concessioni, ai pagamenti dei collaudatori e alla procedura ristretta, e alcune difformità dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro, nel frattempo aggiornata dal Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008 (
leggi tutto). Con l’entrata in vigore del Regolamento, sarà applicabile la disciplina dell’appalto integrato.
[ (Rossella Calabrese)  da edilportale.it: 
http://www.edilportale.com/edilnews/NpopUp.asp?idDoc=12842&iDCat=11 ]

 


 

RISTRUTTURAZIONI: LA GUIDA 2008 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La Legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007) ha prorogato fino al 31 dicembre 2010 il termine per fruire della detrazione del 36% delle spese sostenute la ristrutturazione di immobili.La stessa legge finanziaria 2008 ha introdotto nuovamente anche la detrazione d’imposta sull’acquisto di immobili ristrutturati da imprese, che non era stata prorogata per l’anno 2007.
Tale agevolazione è applicabile alle abitazioni acquistate entro il 30 giugno 2011 che fanno parte di edifici interamente ristrutturati dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010.
È stata prorogata, inoltre, l’applicazione dell’ aliquota Iva agevolata (10%), per le prestazioni di servizi e le forniture di beni relative agli interventi di:
• recupero edilizio
• manutenzione ordinaria e straordinaria
• restauro e risanamento conservativo 
• ristrutturazione
realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata a giugno 2008 della guida “RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI”.
La pubblicazione, che contiene le istruzioni per poter utilizzare al meglio le principali agevolazioni fiscali previste per gli interventi di recupero edilizio, illustra in particolare i seguenti aspetti:
► la detrazione IRPEF per le spese di ristrutturazione 
► l’iva sulle ristrutturazioni edilizie 
► la detrazione IRPEF per gli acquirenti e gli assegnatari di immobili ristrutturati
► la detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi sui mutui 
► i principali tipi di interventi ammessi alla detrazione IRPEF del 36%
► la comunicazione di inizio lavori
[da acca.it  
http://www.acca.it/BibLus-net/Start.asp ]

 




 

 

 


 STUDIO ANTENORE & ASSOCIATI - ing. Gianni Antenore - Cod.Fisc.: NTNGNN50P26 E213S P.IVA: 00318410776 - Privacy - Note legali
Powered by Logos Engineering - Lexun ® - 29/03/2024